Chiarimenti registro telematico – prot. n. 1486 del 21 Dicembre 2016

Pubblicato il

Con il decreto prot. n. 461 del 28 aprile 2017 è stato prorogato al 30 Giugno 2017 il periodo di “accompagnamento” per la tenuta del registro telematico, previsto con il decreto ministeriale prot. n. 1486 del 21 dicembre 2016.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la circolare n. 6181 del 09/05/2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla tenuta del registro telematico” fornisce le seguenti indicazioni/ chiarimenti in ordine a:

  • FINO AL 30 GIUGNO 2017
  • DAL 1 LUGLIO
  • MODALITA’ DI VENDITA – Vendita a privati
  • MODALITA’ DI VENDITA – Riepilogativi mensili
  • FINO AL 30 GIUGNO 2017

Il Ministero chiarisce che l’obbligo è già in vigore e sono previste sanzioni:

L’obbligo per gli operatori di tenere il registro telematico decorre dal 1° Gennaio 2017; è tuttavia consentito agli operatori, fino al 30 Giugno 2017, giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero registrate nel registro telematico. Fino al 30 Giugno 2017, per gli operatori che HANNO ABILITATO lo stabilimento al registro telematico, l’omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione se le operazioni trovano riscontro documentale.
Per gli operatori che NON HANNO ABILITATO lo stabilimento al registro telematico e presso il medesimo sono state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligodi norma ANCHE in presenza di documentazioe giustificativa.

La prima annotazione che dovrà essere effettuata sul registro telematico sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenute al 1° Gennaio 2017 a decorrere e se presenti a quella data.

  • DAL 1 LUGLIO 2017

Il Ministero chiarisce che dal 1 Luglio le difformità tra telematico e cartaceo verranno sanzionate:

Dal 1 Luglio 2017 tutte le operazioni dovranno essere registrate nel registro telematico nei termini e nei modi indicati dal DM 20 MArzo 2015, di fatto entrerà in vigore la tenuta del registro telematico senza il periodo di accompagnamento discusso al precedente capoverso.

  • MODALITA’ DI VENDITA – Vendita a privati

Il Ministero chiarisce che sono previste comunicazioni riepilogative in certi casi:
Per le vendite dei prodotti finiti condizionati fino a 5l ai sensi del reg CE 436/2009 art 25, lett b) punti i) e iv), le cosiddette “vendite per corrispettivi” sono registrabili in modo riepilogativo mensile suddivise per tipologia di prodotto. La frequenza dell’invio riepilogativo mensile è entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento per gli operatori che non usufruiscono di deroghe ed entro il trentesimo giorno del mese successivo per gli altri operatori.

Per le vendite allo stato sfuso fino a 60l o confezionati maggiori di 5l e fino a 60l, effettuate con documento di accompagnamento, possono essere registrate con riepilogativo giornaliero.

  • MODALITA’ DI VENDITA – Riepilogativi mensili

Il Ministero chiarisce che:

Le spedizioni dello stesso prodotto vitivinicolo confezionato fino a 5l effettuate con documento di accompagnamento, possono essere registrate con riepilogativo mensile, mediante la voce “Uscita riepilogativa condizionato”. La data operazione è quella dell’ultimo giorno del mese della vendita ed i tempi di trasmissione sono quelli precedentemente evidenziati.