Registro Dematerializzato Settore Vitivinicolo

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inSian.it [V] è la soluzione professionale ed automatizzata, collegabile al Vostro gestionale, per il registro telematico per le operazioni di Cantina e di Commercializzazione nel settore Vitivinicolo (dematerializzazione registri vitivinicoli).

Novità – Gestione Avanzata Registri di Vinificazione

A Chi Si RivolgeFunzionalitàVinificazione

La tenuta dei registri telematici è obbligatoria per tutte le categorie di operatori che, per l’esercizio della loro attività professionale o per fini commerciali, possiedono un prodotto vitivinicolo, a prescindere dai quantitativi detenuti e/o movimentati e/o prodotti.

Sono previsti casi di esonero dal registro telematico del settore vitivinicolo:

  • Rivenditori al minuto. Rivendite di vino “sfuso”, ovvero locali di vendita diretta al consumatore finale privato, con recipienti di capacità max pari a 60 litri ed in presenza del cliente. La giacenza dello “sfuso” e quella del prodotto in contenitori superiori a 5 litri non deve superare 50 ettolitri e le singole cessioni non superare i 300 litri).
  • Rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.
  • Commercianti all’ingrosso, non imbottigliatori, di prodotti confezionati fino a 60 litri.
  • Viticoltori non vinificatori, compresi quelli che vinificano uve di propria produzione che non procedono all’acquisto di altri prodotti, e che non effettuino pratiche enologiche di arricchimento, dolcificazione, acidificazione e disacidificazione, imbottigliamento, taglio, elaborazione di prodotti quali vini frizzanti, spumanti, liquorosi, per i quali i registri sono sostituiti dal verso delle dichiarazioni annuali di raccolta uve, di produzione vino o di giacenza vini e/o mosti.
  • I Vettori o gli Spedizionieri che tengono nei propri depositi prodotti confezionati.
  • Soggetti che detengono prodotti vitivinicoli per trattamenti enologici sperimentali nell’ambito di attività di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell’art.4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell’art. 5 del DM 30 Luglio 2003 allorché poi tali prodotti vengano denaturati ed avviati a successiva distruzione.

Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.