Registro Dematerializzato Sfarinati e Paste Alimentari

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A Chi Si RivolgeFunzionalità

Gli operatori obbligati alla tenuta del registro degli sfarinati e delle paste alimentari sono quegli operatori autorizzati dal Ministero a produrre sfarinati e paste alimentari in deroga al regolamento contenuto nel DPR 187 del 2001 ed ai sensi dell’art 12.

Nel registro di carico e scarico sono annotate le operazioni relative:

  • alle materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del DPR n. 187/2001 ed
  • alle sostanze delle quali non è autorizzato l’impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate al consumo nazionale,

che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui all’articolo 12, comma 1, del DPR n. 187/2001;

  • ai prodotti finiti ottenuti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR 187/01.

Art. 12 comma 1 DPR 187 del 2001:

1. E’ consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell’autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e’ diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonché il Paese di destinazione finale.

Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.