inDogana.it [CARBONTAX] è il software gestionale accise per compilare la dichiarazione di rimborso accisa gasolio autotrazione per gli aventi diritto in modo guidato e sicuro.
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Per le Aziende che riforniscano i loro mezzi tramite il loro deposito privato, il software sviluppa i conteggi di ripartizione, sulle stime storiche di consumo, richiesti per l’imputazione dei litri del gasolio consumati nel periodo.
InDogana.it [CARBONTAX] è utilizzato per presentare telematicamente la domanda di rimborso di una parte consistente dell’accisa applicata sul gasolio utilizzato per il trasporto merci e persone che è concessa agli esercenti aventi diritto che presentino una dichiarazione trimestrale.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono riassumibili nelle seguenti categorie:
- Esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi (esercenti nazionali).
Rientrano in tale tipologia le imprese nazionali che svolgono tale attività, che sono iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con Legge n. 298 del 06/6/1974. Il beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; - Esercenti le attività di autotrasporto merci per conto proprio.
Rientrano in tale tipologia le imprese nazionali munite di licenza di cui all’art. 32 della Legge n.298 del 06/6/1974 ed iscritte nell’ elenco degli autotrasportatori di cose per conto proprio. Il beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; - Esercenti comunitari di attività di autotrasporto merci.
Rientrano in tale tipologia le imprese appartenenti ad altri Stati Membri dell’Unione Europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Reg. CEE n. 881 del 1992 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall’allegato 2 punto 4 del citato Regolamento. Il beneficio spetta soltanto per i veicoli aventi massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; - Enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto.
Rientrano in tale tipologia le aziende pubbliche e le società ,compreso le gestioni governative e le ferrovie in concessione, che svolgono servizio di trasporto pubblico di persone in ambito locale e regionale, regolamentati dal D.Lvo n. 422 del 19/11/1997 a livello statale, e dalle leggi regionali di attuazione. - Imprese esercenti servizi di competenza statale, regionale e locale.
Rientrano in tale tipologia le imprese che svolgono autoservizi sia di competenza statale (Legge n. 1822 del 28/9/1939) sia di competenza regionale e locale, in regime di concessione ( Legge n. 1822 del 1939) o in regime di affidamento (D.Lvo n. 422/1997). Rientrano anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto relative ai “servizi minimi” ovvero di integrazione delle reti di trasporto a favore dei cosiddetti pendolari (D.L.vo n. 422/1997). - Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Rientrano in tale tipologia gli enti pubblici e le imprese che svolgono attività di trasporto con impianti a fune.
Restano esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 01/01/2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato.
Dal 01/01/2016 si escludono dalla richiesta di agevolazione i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.