La modalità del beneficio fiscale per il gasolio autotrazione è disciplinata dall’art. 3 comma 1 del DPR n. 277/2000. In particolare è necessario presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente una dichiarazione trimestrale telematica entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, termine da considerarsi ordinatorio e non perentorio come previsto dalla Legge n. 44/2012.
Per le imprese nazionali l’ufficio delle Dogane territorialmente competente è quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa e nel caso di più sedi operative, la competenza si stabilisce sulla base della sede legale o della principale tra le sedi operative.
Per gli esercenti comunitari che presentano la dichiarazione dei redditi in Italia la competenza appartiene all’Ufficio delle Dogane nel cui ambito territoriale si trova la sede di rappresentanza. Per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia la competenza è attribuita all’Ufficio delle Dogane di Roma 1.
Modalità di fruizione del beneficio fiscale: compensazione , rimborso, esempi:
Trimestre Consumi | Termine presentazione della dichiarazione | Termine Compensazione | Termine eccedenza credito non compensato |
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IV trimestre 2013 il credito sorge 01/01/2014 | 30/01/2014 | 31/12/2015 | Richiesto In denaro entro il 30/06/2016 |
IV trimestre 2014 il credito sorge 01/04/2014 | 30/04/2014 | 31/12/2015 | Richiesto In denaro entro il 30/06/2016 |
Per effetto dell’ordinarietà del termine previsto per la presentazione della dichiarazione è anche possibile la seguente ipotesi: | |||
I trimestre 2012 | Presentata tardivamente in Aprile 2013 (1 anno di ritardo) | 31/12/2014 | 30/06/2015 |
Deve essere comunque rispettato il termine di decadenza biennale stabilito dall’art. 14 comma 2 del D.Lvo n. 504/1995 decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto. Quindi nell’esempio precedente, relativo ai consumi del I trimestre 2012, i due anni decorrono dal 1° aprile 2012 decorsi i quali l’agevolazione non può più essere richiesta. |