Novità Comunicazioni mensili distributori e vendita energia elettrica
Le nuove comunicazioni mensili dell’energia elettrica sono state introdotte con apposita determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che disciplina tempi, modalità e contenuti delle trasmissioni dei dati ai fini dell’accisa sull’energia elettrica, in attuazione del Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995 – TUA). In particolare, le nuove disposizioni riguardano i distributori e i venditori di energia elettrica, con obblighi mensili distinti in funzione del ruolo svolto nella filiera.
Comunicazioni mensili dei distributori di energia elettrica
Nel dettaglio, i distributori che forniscono energia elettrica (NC 2716) ai POD ubicati presso consumatori finali sono tenuti a presentare, con cadenza mensile, per ciascun utente della distribuzione:
- il quantitativo complessivo di energia elettrica fornita, espresso in chilowattora (kWh);
- il numero complessivo di POD serviti.
Ai fini di tale adempimento, è stato approvato uno specifico modello di comunicazione (allegato 1), da utilizzare secondo le tempistiche previste dalla determinazione.
Qualora il distributore consegni energia elettrica anche presso infrastrutture di ricarica, i dati devono essere presentati distintamente per tali infrastrutture.
Analogamente, nel caso di svolgimento del servizio di default, i quantitativi forniti ai consumatori finali e alle infrastrutture di ricarica devono essere indicati separatamente.
I quantitativi comunicati sono quelli:
rilevati dai misuratori installati nei POD ovvero stimati e fatturati all’utente della distribuzione.
I dati, riferiti a ciascun mese solare, devono essere trasmessi entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento, secondo il tracciato record di cui all’allegato 1 alla determinazione.
Comunicazioni mensili dei venditori di energia elettrica
È altresì approvato uno specifico modello di comunicazione mensile (allegato 2) per i venditori di energia elettrica, con il quale devono essere trasmessi all’Agenzia, con riferimento al mese solare precedente e per ciascun ambito territoriale:
- il quantitativo complessivo di energia elettrica fatturata, espresso in kWh;
- il numero complessivo di POD per cui è attivo un contratto di fornitura;
- il numero complessivo delle fatture emesse;
- l’importo complessivo dell’accisa dovuta;
- l’importo dell’accisa versata a titolo di acconto nel mese precedente.
I dati relativi ai quantitativi fatturati e al numero di POD devono essere presentati anche con la ripartizione per destinazione d’uso, secondo quanto pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Decorrenza e disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026, con riferimento ai dati del mese di aprile 2026.
Per i dati relativi ai consumi:
- di gennaio, febbraio e marzo 2026, i distributori e i venditori utilizzano i tracciati record previgenti di cui alla determinazione prot. n. 476905/RU/2020;
- in prima applicazione, i dati dei mesi di aprile, maggio e giugno 2026 sono inviati a partire dal 1° luglio 2026, secondo le nuove modalità.
Firma e invio delle comunicazioni
Le comunicazioni devono essere
firmate dal rappresentante legale del distributore o del venditore, ovvero da soggetto delegato, secondo le modalità previste dalla determinazione. Restano valide le autorizzazioni alla firma già rilasciate per l’invio delle dichiarazioni di consumo dell’energia elettrica.
Le nuove comunicazioni mensili dell’energia elettrica introducono un sistema
di trasmissione strutturato e continuo dei dati rilevanti ai fini dell’accisa,
rafforzando il presidio informativo lungo l’intera filiera elettrica.
In tale contesto, l’organizzazione dei flussi informativi, la coerenza dei dati
e il rispetto delle scadenze assumono un ruolo centrale per distributori e venditori
nell’assolvimento degli obblighi previsti dal TUA e dalla normativa attuativa.