Nuove comunicazioni mensili per la distribuzione e la vendita di Gas Naturale
Le nuove comunicazioni mensili del gas naturale sono state introdotte con apposita determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che disciplina tempi, modalità e contenuti delle trasmissioni dei dati ai fini dell’accisa sul gas naturale, in attuazione del Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995 – TUA). In particolare, le nuove disposizioni riguardano i distributori e i venditori di gas naturale, prevedendo obblighi distinti in funzione del ruolo svolto nella filiera.
Comunicazioni mensili dei distributori di gas naturale
Nel dettaglio, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso gli utilizzatori sono tenuti a presentare una comunicazione mensile contenente, per ciascun utente della distribuzione:
- il quantitativo complessivo di gas naturale fornito, espresso in standard metri cubi (Smc);
- il numero complessivo di PDR serviti.
Qualora il distributore sia soggetto obbligato ai sensi dell’art. 26, comma 9, del TUA, ovvero effettui il servizio di default, i quantitativi devono essere indicati con distinta evidenza tra vettoriamento e fornitura ai consumatori finali.
I dati, riferiti a ciascun mese solare, devono essere trasmessi
entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento,
secondo il tracciato record approvato dall’Agenzia.
Comunicazioni mensili dei venditori di gas naturale
Analogamente, la determinazione approva un nuovo modello di comunicazione mensile per i venditori di gas naturale, che devono comunicare all’Agenzia, con riferimento al mese solare precedente e per ciascun ambito territoriale:
- il quantitativo complessivo di gas naturale fatturato;
- il numero complessivo di PDR con contratto di fornitura attivo;
- il numero delle fatture emesse;
- l’importo complessivo dell’accisa dovuta;
- l’importo dell’accisa versata a titolo di acconto nel mese precedente.
I dati devono essere presentati anche con la ripartizione per destinazione d’uso, secondo le classificazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Decorrenza dei nuovi obblighi
Le disposizioni relative ai venditori si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026, con riferimento ai dati del mese di aprile 2026.
Le trasmissioni mensili devono essere fatte entro la fine del mese solare successivo a quello di riferimento.
In sede di prima applicazione, i dati relativi ai mesi di aprile e maggio 2026 possono essere trasmessi a partire dal 1° giugno 2026. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 restano validi i tracciati record previgenti.
Alla luce dei nuovi obblighi informativi mensili sul gas naturale, gli operatori della filiera del gas naturale
sono chiamati a gestire flussi informativi più strutturati e frequenti, con particolare attenzione
alla coerenza dei dati e al rispetto delle scadenze accise.
In questo contesto, le soluzioni sviluppate da Hive Srl supportano distributori e venditori
nella gestione degli adempimenti previsti dal TUA e dalla normativa attuativa, consentendo
una gestione ordinata, tracciata e conforme delle comunicazioni mensili del gas naturale.