Accise Gas ed Energia Elettrica, Dichiarazione 2025 disponibilità software

Pubblicato il

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito ulteriori e dettagliate istruzioni in merito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, che ha profondamente innovato la disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. Le indicazioni, contenute nelle Circolari n. 13/2025 e n. 32/2025, chiariscono gli adempimenti transitori in vista dell’entrata in vigore del nuovo regime a partire dal 1 gennaio 2026.

I punti focali riguardano la Dichiarazione Annuale di Consumo 2025 e le prime scadenze del 2026, con l’apertura dell’ambiente di validazione per i test e già disponibili con la piattaforma inDogana.it.

1. Termine Ultimo per la Dichiarazione 2025 Esteso a Marzo 2026

Il termine per la presentazione della Dichiarazione Annuale di Consumo relativa all’anno d’imposta 2025 è stato differito.

  • La dichiarazione annuale, nella sua formulazione vigente per il 2025, deve essere presentata entro la fine del mese di marzo 2026.

  • Entro lo stesso termine (fine marzo 2026) deve essere effettuato l’eventuale versamento di conguaglio, ove dovuto.

  • Per il settore dell’Energia Elettrica, il versamento della rata di conguaglio per l’anno d’imposta 2025 potrà essere effettuato entro il 31 marzo 2026, anziché entro il giorno 16 come di consueto

(Riferimenti normativi: Art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 43/2025).

2. Gestione del Credito d’Imposta 2025

Nel caso in cui la Dichiarazione 2025 evidenzi un conguaglio a credito (somme versate in eccedenza), le eccedenze:

  • Sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati a partire dal 2026.

  • Possono essere richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del TUA, fermo restando il termine di decadenza biennale.

  • L’ADM raccomanda una celere presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2025 per l’aggiornamento delle posizioni creditorie utilizzabili per i pagamenti successivi.

(Riferimenti normativi: Art. 6, commi 2 e 4, secondo capoverso, D.Lgs. n. 43/2025)

3. Rata di Acconto del Primo Mese (Gennaio 2026)

Per quanto concerne l’avvio del nuovo sistema impositivo nel 2026, la rata d’acconto relativa al mese di gennaio:

  • Deve essere versata in misura uguale a quella della rata di acconto versata nel mese di dicembre 2025.

  • Sarà oggetto di successivo conguaglio in sede di dichiarazione relativa al primo semestre 2026.

(Riferimenti normativi: Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 43/2025).

 

Visualizza gli allegati

Numero verde
Assistenza clienti

Informazioni aggiuntive