e-DAS 1 Luglio 2022 – Open hearing ADM

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Lunedì 6 Giugno 2022 si è tenuto l’Open-Hearing organizzato dall’ADM avente oggetto “eDAS – Estensione agli altri prodotti assoggettati“.

Alla luce di tale incontro, l’ADM ha definito che a partire dal 1° Luglio 2022 è obbligatorio emettere il DAS elettronico (e-DAS) per la circolazione nazionale di:

  • oli minerali sfusi di cui all’art. 21, comma 2 (gasolio combustione, cherosene, oli combustibili) – per tutte le destinazioni d’uso;
  • GPL sfusi trasportati per carichi predeterminati (esclusa, quindi, la tentata vendita);
  • altri prodotti energetici sfusi sottoposti a vigilanza fiscale.

Per coloro che

A) ​​emettono già gli e-DAS, devono trasmettere all’UdD di competenza una comunicazione via PEC informandolo sui:

  • DAS cartacei disponibili, alla data dell’inventario,
  • depositi contabili attivi sul deposito e relativi DAS cartacei in giacenza per ciascuno.

Per emettere gli e-DAS non sarà necessario attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte del competente Ufficio delle Dogane.

Si ricorda che l’ADM ribadisce la possibilità, per gli operatori in regola con le prescrizioni, di partire in anticipo rispetto alla data del 1 Luglio 2022.

B) non hanno mai emesso gli e-DAS (ad esempio che commercializzano solo gasolio ad uso riscaldamento) devono trasmettere all’UdD di competenza una comunicazione via PEC informandolo su:

  • eventuali soggetti delegati alla firma dell’e-DAS,
  • caratteristiche del software utilizzato per l’emissione degli e-DAS,
  • DAS cartacei disponibili, alla data dell’inventario,
  • depositi contabili attivi sul deposito e relativi DAS cartacei in giacenza per ciascuno.

A tali soggetti sarà consentito emettere gli e-DAS a partire dalla data che sarà indicata nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ufficio delle Dogane di competenza.

Anche in questo caso è possibile emettere gli e-DAS prima del 1 Luglio 2022, a condizione che l’operatore sia in regola con le disposizioni e sia dunque in possesso del provvedimento autorizzativo.

Per tutti coloro che alla data del 1 Luglio 2022 non hanno adeguato i sistemi elettronici e non hanno eseguito la comunicazione è vietato l’utilizzo dei DAS cartacei in giacenza per le spedizioni dei prodotti elencati.​