Nuove modalità per il rimborso gasolio commerciale

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Il criterio per la determinazione del credito per il consumo di gasolio per autotrazione per gli aventi diritto è stato recentemente modificato (cfr. art 8, comma 1 del d.legge n 124/2019). Resta fermo che il riconoscimento del credito è accordato per gli acquisti di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura e viene stabilito il limite quantitativo da cui deriva l’importo massimo rimborsabile che non può superare il limite del litro di gasolio consumato per chilometro percorso.


Il legislatore pertanto individua nel rapporto tra i quantitativi di gasolio acquistati e documentati per i mezzi aventi titolo all’agevolazione e la misura degli impieghi il diritto al rimborso.


La circolare 74668/RU del 12 Marzo 2020 passa ìn rassegna le principali novità introdotte e spiega le modalità di compilazione della domanda di rimborso che riguardano:

  1. Targa del Veicolo
  2. Titoli di Possesso
  3. Chilometri Percorsi
  4. Mezzi Speciali
1. Targa del Veicolo

Nella colonna “TARGA” si conferma l’indicazione di riportare gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad es., trattore, unità motrice).
Non vanno più indicati i dati riferiti (targa, titolo di possesso, ecc….) a semirimorchi e rimorchi, eccettuati i casi disciplinati nel par. IV (Mezzi Speciali)

2. Titoli di Possesso

Tra i presupposti di ammissibilità al beneficio l’art. 24-ter contempla quello della proprietà del veicolo o del suo utilizzo in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità. Con riguardo al trasporto merci, le forme di disponibilità giuridica del mezzo ammesse sono esclusivamente quelle previste dalle specifiche norme di settore richiamate dalla circolare n. 4/D del 23.2.2016.
Nella colonna “TITOLO DI POSSESSO” l’esercente riporta per singolo veicolo, nel rispetto dei vincoli sussistenti rispettivamente per l’utilizzo in conto proprio e quello in conto terzi, il titolo giustificativo del possesso contrassegnandolo nel modo seguente:

A) Proprietà;
B) Locazione con facoltà di compera (leasing);
C) Locazione senza conducente;
D) Usufrutto;
E) Acquisto con patto di riservato dominio;
F) Comodato senza conducente.
Solo per gli esercenti attività di trasporto persone svolte da enti ed imprese di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. b):
G) Altre convenzioni.

3. Chilometri Percorsi

Nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente.
Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l’esercente tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane.
Ovviamente, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna di che trattasi vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso.
Nella colonna “LITRI CONSUMATI” l’esercente continua ad indicare i litri consumati da ciascun veicolo da intendersi quali effettivamente riforniti nel periodo.

4. Mezzi Speciali

Nel Quadro A è stata inserita una colonna denominata “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione.
L’introduzione del limite quantitativo di cui in premessa comporta che tali veicoli siano separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, valendo per essi distinte modalità procedurali di rilevazione dei consumi.
Sui veicoli adibiti a particolari trasporti appare utile rammentare che l’Agenzia ha già avuto modo di precisare la propria posizione con la direttiva prot. RU/45963 del 20.4.2012, al par. D), che ha poi trovato conferma nella circolare n. 4/D del 23.2.2016 (par. V).
Il riconoscimento dell’impiego agevolato di cui al punto 4-bis della Tabella A sul gasolio consumato per l’azionamento delle speciali attrezzature poggia sulla constatazione che le stesse sono necessariamente complementari alla funzione di trasporto di merci che richiedono certe condizioni per essere movimentate.
Svolgendo un ruolo essenziale per l’esercizio di determinate tipologie di trasporto, i semirimorchi/rimorchi in tal modo attrezzati vengono a costituire, per i fini che qui interessano, un complesso veicolare unitariamente considerato.
Nella situazione più ricorrente di semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto.
Fermo restando che i mezzi sopradescritti devono essere trainati da autoveicoli (trattore/motrice) rientranti nelle categorie ammesse all’agevolazione, l’esercente trasporto merci possessore dei semirimorchi/rimorchi nonché intestatario delle fatture di acquisto del gasolio con cui ha rifornito gli stessi compila il Quadro A indicando nella colonna “MEZZO SPECIALE” uno dei seguenti valori:

1, per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoi autonomi;
2, per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o scarico della merce trasportata.

Nella colonna “KM PERCORSI”, per i mezzi speciali, in luogo del dato sulla percorrenza, l’esercente riporta le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento, quali registrate dal contaore di cui è dotato l’impianto speciale.
Tale dato risulta dalla differenza tra le ore registrate dal contaore alla fine del periodo oggetto di dichiarazione e quelle rilevate al termine del trimestre immediatamente precedente.
Anche per tali mezzi, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna in esame vanno indicati le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.

Qualora il mezzo speciale sia sprovvisto del contaore l’esercente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane cui è presentata la dichiarazione di rimborso al fine di procedere all’adozione di un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino al termine accordato dal medesimo Ufficio entro il quale la ditta deve adempiere alla suddetta prescrizione.

Alla dichiarazione sono allegate, qualora non già presentate, le carte di circolazione dei predetti mezzi speciali unitamente agli eventuali attestati (ad es., certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti.
A completamento dei dati dichiarati trimestralmente, l’esercente attività trasporto merci tiene all’interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, recante le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario:

a) targa;
b) capacità del serbatoio;
c) lettura del contaore registrata alla fine del trimestre solare;
Nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente:
d) targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

Resta fermo che l’Ufficio delle dogane, nell’esercizio dei poteri di controllo, può prescrivere a fini di tutela dell’interesse fiscale ulteriori misure ritenute necessarie a fronte di peculiari circostanze di fatto riscontrate.

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