L’emissione e la ricezione dei Documenti Amministrativi di Accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo delle merci soggette ad accisa (Prodotti Energetici e Prodotti Alcolici) si svolge mediante il dialogo informatico con l’Amministrazione Finanziaria.
Il DAA Elettronico (DAA telematico, e-AD sono sinonimi) è obbligatoriamente emesso dallo speditore (Depositario Autorizzato o Speditore Registrato) prima della estrazione del prodotto in sospensione d’accisa.
Il Destinatario del DAA elettronico (Depositario Autorizzato o Destinatario Registrato) ha 5 giorni lavorativi di tempo per notificare la ricezione del prodotto.
Il Documento e-AD (DAA Telematico) in sintesi:
| Processi DAA Elettronico | Messaggi |
|---|---|
| A – Processo Ordinario | IE815, IE801, IE818 |
| B – Rigetto di un e-DAA | IE819 |
| C – Rifiuto totale della merce | IE818 |
| D – Rifiuto parziale della merce | IE818 |
| E – Cambio destinazione spontaneo | IE813 |
| F – Annullamento dell’e-DAA | IE810 |
| G – e-DAA Cumulativo | IE815 |
| H – Reintroduzione in deposito | IE813 |
Il DAA elettronico è inserito nel progetto europeo EMCS (Excise Movement Control System) che ha lo scopo di monitorare e controllare in tempo reale le movimentazioni di prodotti in sospensione di accisa (Dec. CEE 1152/2003/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione). La sua implementazione è diventata obbligatoria in tutta la UE dal 1 gennaio 2011.
Il Progetto è tuttora in fase di avanzamento, la fase attuale è consultabile sul sito dell’amministrazione finanziaria di ogni stato membro.